Magistratura: lo stato profondo détta le supercazzole – licenza d’uccidere

L’INCHIESTA/1,2,3

I condizionamenti della Cassazione per bocciare le cause sui vaccini

Andrea Zambrano

Vaccini sicuri ed efficaci, Costituzione rispettata, obbligo giusto per sé e per gli altri. Sulla base di assunti poi rivelatisi sbagliati, l’ufficio del Massimario della Cassazione ha guidato con il suo orientamento giudici e procure nelle cause legate al vaccino Covid-19. Una relazione scovata dalla Bussola mostra che la Corte Suprema aveva già “istruito” le toghe su come respingere le future cause riversatesi poi nei tribunali. 

ATTUALITÀ 09_02_2024
I vaccini? Sicuri a prescindere ed efficaci per definizione; l’obbligo a inocularsi? Solidale e giusto, per sé stessi e per gli altri; La Costituzione? Rispettata, anzi bisognava vaccinarsi per fedeltà alla Repubblica. E la scienza? Sui vaccini è unanimemente concorde. Con premesse di questo tipo, indimostrate e il più delle volte rivelatesi errate, il sistema giudiziario ha immesso nella gestione dei giudizi civili, penali e amministrativi le istruzioni per respingere ogni tipo di rivalsa di cittadini e lavoratori discriminati, danneggiati, resi invalidi e privi di green pass.Non si tratta di giudici qualunque, bensì dei giudici del Massimario e dell’ufficio del ruolo della Corte di Cassazione, l’organo deputato alla revisione sistematica e analitica della giurisprudenza, che produce massime, relazioni e revisioni di tutto quello che viene proclamato in nome del popolo italiano. In poche parole: un prontuario o un vademecum per giudici per capire come orientare le proprie decisioni di fronte a determinate cause. Ebbene: per i giudici del Massimario, la questione dei vaccini anti covid-19 e dell’obbligo annesso, che pure ha investito e sta investendo ancora oggi gli uffici delle procure e le aule di giustizia, doveva essere affrontata in un unico modo: “è andato tutto bene”.
SUGGERIMENTI “PRO VAX”
Per i magistrati di Cassazione, infatti, qualunque pretesa di giustizia da parte di chi avesse subito danni o discriminazioni dalla campagna vaccinale e dall’imposizione delle limitazioni date dal Certificato verde, avrebbe dovuto essere cassata in partenza perché è tutto conforme alla Costituzione. Come? Sono gli stessi giudici del più alto organo di revisione della giustizia ad averlo suggerito a tutti i colleghi togati chiamati a giudicare questa tipologia di cause, come comportarsi di fronte ai procedimenti, che successivamente sono partiti nel nostro Paese e che vedono ancora una netta predominanza della linea di una “corrente” trasversale all’interno del CSM e che dopo la lettura del documento è difficile non etichettare come pro-vax.
Con “suggerimenti” di questo tipo molte cause sono state archiviate o respinte da giudici che hanno tenuto conto della linea dettata dall’ufficio del Massimario. Ma che cosa sarebbe successo se quelle indicazioni non ci fossero state o fossero state meno dogmatiche? Forse il singolo giudice sarebbe stato più “autonomo” nella decisione?La domanda sorge spontanea leggendo un documento di cui la Bussola è entrata in possesso e che mostra qui in esclusiva. Porta la firma del direttore Maria Acierno e del suo aggiunto Antonietta Scrima.Si chiama “La vaccinazione anti covid-19 e l’obbligo del Green pass nell’attuale quadro costituzionale e legislativo” ed è la relazione destinata ai giudici numero 103 su novità normativa del 28 ottobre 2021. Lo stesso documento, leggermente sintetizzato e integrato di alcune parti sulle normative relative al lavoro, si ritrova però “in chiaro” sul portale del Massimario nella raccolta delle pubblicazioni e degli atti relativi al 2021 (QUI, da pagina 116).
OBBLIGO SI’, NON RIFIUTO
Una prima considerazione di tipo temporale: è stato scritto a ottobre 2021, dunque nel pieno della campagna vaccinale con la somministrazione delle terze dosi. Un periodo in cui la letteratura scientifica aveva già messo in guardia tanto sull’efficacia quanto sulla sicurezza dei vaccini, soprattutto a mRna, e quando il farmaco Astrazeneca era già stato “scartato” dalla vaccinazione di massa per i problemi di trombosi che dava, mentre il nono report AIFA già indicava la presenza di 608 segnalazioni di decessi da vaccini covid19. Ma di questo, nel testo redatto dal giudice Milena D’Oriano non c’è traccia.L’ultimo annuario pubblicato, quello del 2022 non contiene aggiornamenti sulla materia, quello del 2023, invece, non è stato ancora caricato sul portale, pertanto non è possibile ad ora sapere se nel frattempo sono usciti documenti aggiornati. Ma quel che c’è è sufficiente per farsi un quadro di quello che i giudici hanno pensato e comprendere come è stata trattata nelle aule la questione “vaccini covid”.La relazione si divide in 8 paragrafi, che nella versione pubblicata sull’annuario, scaricabile dal portale, sono 6.La relazione riconosce che «tutti gli atti normativi nella prima fase dell’emergenza, come la decretazione d’urgenza, i D.P.C.M. e le ordinanze del Ministero della Salute hanno determinato limitazioni anche a diritti e libertà costituzionali» con la «preoccupazione di autorevoli giuristi» per poi spostarsi sul difficile rapporto tra «obbligo ed onere di vaccinazione» che vengono definiti «espressione di un dovere di solidarietà del singolo verso la collettività» mentre il «rifiuto della vaccinazione» viene respinto sebbene «espressione del diritto del singolo all’autodeterminazione».

Della serie: vaccinarsi per tutelare gli altri o non vaccinarsi per esaltare la propria singola autodeterminazione? Messa giù così, la partita non può che avere un risultato scontato. Infatti, vincono i primi, cioè coloro che si sono vaccinati non solo per proteggere sé stessi, ma anche per proteggere gli altri.

PROTEGGERE SE’ STESSI E GLI ALTRI
Il concetto di autodeterminazione, chissà perché per altre materie come quella dell’aborto è considerato assoluto, qui si può tranquillamente bypassare: «L’autodeterminazione è certamente un bene prezioso, ma può andare incontro a limiti fondati sul dovere di solidarietà nell’interesse della collettività», scrivono.

Tutta la relazione, infatti, insiste su questo duplice aspetto: il vaccino ha protetto se stessi e gli altri e quello della solidarietà vaccinale è un elemento indispensabile per poter giustificare l’aderenza al dettato Costituzionale, in particolare l’articolo 32. Se ne trova traccia in diversi passaggi. Laddove, ad esempio, i giudici ricordano che «per le vaccinazioni ricorrono le condizioni richieste per imporre un trattamento sanitario perché la loro finalità è quella di preservare dal contagio sia chi la riceve, sia gli altri ed in particolare coloro che non l’hanno ricevuta o non possono riceverla». Oppure quando, nel commentare il percorso argomentativo che portò nel 2018 la Consulta a dare il via libera alla Legge Lorenzin (che ha istituito l’obbligo pediatrico per sei vaccinazioni prima raccomandate ndr.), dice che «una legge impositiva non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri».

Con questi elementi, l’ufficio del Massimario ha potuto così concludere che «i bollettini periodici sull’andamento dell’epidemia prodotti dall’ISS (…) attestano che la profilassi vaccinale ha efficacia preventiva sia nel contenere i sintomi della malattia, riducendo drasticamente il rischio di incorrere in sindromi gravi, sia nella trasmissione dell’infezione». Dunque, per il Massimario, l’unico appiglio per giustificare l’efficacia dei vaccini, con la quale promuovere la vaccinazione come atto di solidarietà e rispettare così il dettato costituzionale, risiede nei bollettini emessi dall’ISS.

Ma questo – è ormai risaputo – oltre ad essere una fonte insufficiente, è pure palesemente falsa, come la realtà si è prontamente incaricata di dimostrare più volte e fin da subito della campagna vaccinale. Un conto sono le fonti istituzionali, altro le fonti scientifiche. Ma se proprio ci si voleva appoggiare alle prime, allora sarebbe bastato per i giudici della Corte Suprema andare al 21 dicembre 2020, alla vigilia della campagna vaccinale di massa. Sul sito di Aifa compariva già il dispaccio dell’EMA che attestava fin da subito l’incapacità assoluta del vaccino di Pfizer  di prevenire il contagio, di trasportarlo e di diffonderlo.

IL PROBLEMA DELL’EFFICACIA
Basti ricordare che la frase di Mario Draghi «non ti vaccini, lui, lei si contagia e muore» è una delle fake news più note della storia: il vaccino anti covid non era immunizzante pertanto non è servito per impedire la trasmissione del contagio e arrivare alla cosiddetta e tanto sperata immunità di gregge, cui lo stesso ufficio auspicava in un passaggio della relazione. A dirlo non sono soltanto le numerosissime ricerche scientifiche pubblicate in tutti questi anni, ma le stesse ammissioni delle case produttrici, alcune delle quali precedenti la messa in commercio.

Per quanto riguarda le difficoltà sul fronte dell’efficacia, infatti, è notoriamente ormai assodato dalla comunità scientifica che il vaccino non ha impedito la trasmissione da un soggetto all’altro. Il British Medical Journal, il 10 febbraio 2022 pubblicò in evidenza la notizia che i soggetti non vaccinati possono infettare tanto quanto quelli vaccinati. Da lì in poi è stato tutto un susseguirsi di conferme cliniche a questo assunto. Tra queste anche la ricerca Lancet che dimostrò come l’efficacia contro l’infezione Covid sintomatica tra individui vaccinati decade rapidamente sino ad annullarsi completamente dopo circa 6-7 mesi e diventare addirittura negativa.

Del resto, che non ci fossero studi sull’efficacia vaccinale è stata la stessa Pfizer/BioNtech a metterlo nero su bianco nelle dichiarazioni dei suoi più alti dirigenti in audizione al Parlamento europeo.

Come Janine Small, presidente dei mercati internazionali della farmaceutica Pfizer. Alla domanda se sapessero dell’arresto dell’immunizzazione prima che entrasse in commercio la risposta fu lapidaria: «No, abbiamo dovuto procedere alla velocità della scienza per capire che cosa stesse accadendo nel mercato e da questo punto di vista abbiamo dovuto fare tutto a rischio». Oppure, come Wolfgang Philipp, direttore dell’autorità sanitaria europea Hera che, sempre alla commissione europarlamentare Covid, disse: «Se volete avere un vaccino che prevenga la trasmissione, buona fortuna. Noi non ce l’abbiamo fatta a scoprirlo, non è ancora disponibile».

Questi elementi dimostrano che la prova dell’efficacia dei vaccini tanto sbandierata da Aifa e ministero della Salute e recepita dai giudici del Massimario, non esisteva e non poteva basarsi su trials condotti in fase di sperimentazione.

I dubbi sulla capacità sterilizzante e immunizzante dei vaccini covid19 in effetti, erano stati levati da una parte significativa della comunità scientifica che aveva ben ponderato il significato delle schede tecniche dei vaccini fin dall’inizio della campagna vaccinale e poi, ancora, dai cittadini stessi (o almeno di quelli meno ideologizzati) che alla luce dei dati realtà hanno notato che i vaccini stessi non prevenivano la trasmissione e neanche la infezione.

Quale vincolo di solidarietà sociale quindi? Seguendo il percorso logico giuridico del Massimario della Corte Suprema, i giudici hanno rigettato la maggior parte delle cause intentate dai cittadini contro le sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione inflitte in ragione del loro rifiuto di piegarsi alle ragioni del vincolo di solidarietà sociale, attuate con la chiamata alla vaccinazione obbligatoria. Ma come può essere cancellata la libertà del singolo ad autodeterminarsi nella scelta delle cure a favore di una imposizione vaccinale che non funziona? Non si può, infatti, ma il Massimario ribadisce la costituzionalità dell’obbligo.

AGGIORNARE LA RELAZIONE?
Come hanno fatto i giudici del Massimario, quindi, per giustificare l’aderenza al dettato costituzionale dell’obbligo di vaccinazione a parlare di un «general consensus della comunità scientifica in ordine all’efficacia e sicurezza»? Forse sarebbe il caso di aggiornare la relazione con tutte le evidenze, che nel frattempo sono uscite e permettere così a giudici, procure e avvocati di essere orientati meglio per lo svolgimento delle cause. Ma non solo per l’efficacia vaccinale, anche per la sua sicurezza.

Già, perché, la relazione ha dovuto prendere in considerazione anche il secondo pilastro della vaccinologia, quello della sicurezza e degli effetti avversi. Anche qui, negando la presenza di danneggiamenti gravi in corso.

La relazione del Massimario della Cassazione per orientare i giudici sulle cause Covid: «Effetti avversi rari e brevi». Eppure, decessi e danneggiati erano già ampiamente presenti nella farmacovigilanza internazionale. Ma non se n’è tenuto conto per giustificare la costituzionalità dell’obbligo vaccinale. E così sono proliferate le archiviazioni.

ATTUALITÀ 10_02_2024

2- segue
Anche sul secondo pilastro della vaccinologia, quello della sicurezza, la relazione del Massimario della Corte di Cassazione del 28 ottobre 2021, evidenzia la volontà di negare del tutto la presenza di effetti avversi significativi. Eppure, già alla fine della somministrazione della terza dose erano emerse le prime indicazioni di danneggiati anche gravi. Ovviamente non a livello di opinione pubblica, dominata da un mainstream ossessivo e unidirezionale pro vaccinista, ma a livello scientifico e regolamentatorio.
Qualcosa stava già emergendo, ma i giudici del Massimario nella loro relazione hanno scelto di affidarsi soltanto all’ultimo report di Aifa disponibile allora, quello del 22 ottobre 2021. Una fonte insufficiente e non solo per quello che è emerso successivamente con l’inchiesta di Fuori dal Coro sugli Aifa leaks, dove le inquietanti omissioni sulle reazioni avverse sono oggetto ora del procedimento che pende in Tribunale a Roma e al Tribunale dei ministri per l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche per tutta la mole di segnalazioni e di letteratura scientifica a disposizione oggi.
«EVENTI AVVERSI LIEVI»
A pagina 13 della relazione, i giudici Maria Acierno e Antonietta Scripa scrivono: «È scientificamente provato e riconosciuto che i vaccini costituiscono una delle misure preventive più efficaci con un rapporto rischi/benefici particolarmente elevato ed un valore etico intrinseco assai rilevante in quanto espressione del dovere di solidarietà». E in quella successiva, nel tentativo di giustificare il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione indicano in premessa che «secondo la Costituzione un trattamento sanitario obbligatorio è conforme all’articolo 32 ove sia teso a migliorare o preservare lo stato di salute del soggetto a cui è diretto e non incida negativamente sulla salute del destinatario».
Fate attenzione all’ultima frase: «Non incida negativamente sulla salute del destinatario». É questa una delle condizioni, oltre all’efficacia per la collettività, di cui abbiamo parlato nel primo articolo, per poter ottenere il via libera della Costituzione all’imposizione vaccinale. Pertanto, diventa indispensabile, se l’obiettivo è giustificare l’obbligo che è stato fatto dell’inoculo – diretto per certe categorie, indiretto col Green pass e poi diretto mascherato già gennaio 2022 col Super Green pass – negare o minimizzare il più possibile tutti gli eventi avversi.Così la relazione inviata ai giudici per condizionarli sulle future cause che si sarebbero trovati a discutere, non si basa né su precedenti giurisprudenziali allora assenti, né su ciò che stava emergendo a livello scientifico, ma riporta: «Nella normalità dei casi chi vi sottopone (al vaccino ndr) sopporta al massimo conseguenze lievi e temporanee trascurabili anche a fronte dei benefici immunitari e dei gravi rischi che altrimenti potrebbero insorgere». Affermazione di cui conosciamo ora con certezza la falsità e che all’epoca conoscevano gli addetti ai lavori.
UNA NORMALITA’ EUGENETICA
La “normalità” è una parola grigia, che ha un valore rispetto ad un punto di origine, dunque è opinabile: se per normalità si intende la maggioranza della popolazione vaccinata, allora, il ragionamento potrebbe anche filare, ma bisognerebbe spiegare poi a quei pochi, ma in numeri assoluti tantissimi danneggiati, che il loro sacrificio è stato necessario per salvaguardare la collettività, cioè gli altri. Una mentalità eugenetica, infatti, sta alla base di una errata e strumentale interpretazione del concetto di salute collettiva e dell’errata considerazione del rapporto rischi/benefici che non può mai essere collettivo, ma personale dato che si deve misurare sul rischio di ognuno di contrarre il virus e finire all’ospedale fino al decesso rispetto ai benefici che avrebbe se si vaccinasse.Se invece per normalità si intende lo standard dei vaccini in commercio fino ad ora, allora l’emergere di reazioni avverse in così gran quantità già all’epoca, avrebbe dovuto accendere un campanello d’allarme a dei giudici che pure dicevano di basarsi su un consensus generale della comunità scientifica.
DATI AIFA INSUFFICIENTI
Così si arriva a pagina 18: «In merito alla sicurezza, il monitoraggio effettuato dall’Aifa attraverso il sistema di farmacovigilanza che raccoglie e valuta tutte le segnalazioni di eventi avversi evidenzia un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile in quanto i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per Sars Cov 2 devono ritenersi, considerata l’estrema rarità del verificarsi di eventi rari e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica con una incidenza delle reazioni negative di breve periodo molto bassa e appena di poco superiore a quelle conosciute da anni per i vaccini ordinari». Quest’ultima frase poteva essere una spia per approfondire il problema: se le reazioni avverse c’erano già, seppure di poco superiori a quelle conosciute per gli altri vaccini (ad esempio quelli antinfluenzali), perché allora non approfondire la questione e andare a cercare quelle fonti scientifiche che già a ottobre 2021 stavano monitorando un aumento impressionante, e non di poco conto, di reazioni contrarie?

Invece il Massimario non guarda a questa problematica e conclude che «il rapporto rischi/benefici sembrerebbe pendere a favore dei secondi e che pertanto un eventuale obbligo di vaccinazione anti covid previsto mediante legge statale potrebbe superare con un elevato grado di probabilità il vaglio di costituzionalità». A questo punto, e con il parere pesante della Corte Suprema, quale giudice si sarebbe avventurato nella pericolosa risalita di un fiume tempestoso come quello dei danneggiati da vaccino. Eppure, si tratta di una realtà sotto gli occhi di tutti, che si è costituita in un apposito Comitato e che si batte per farsi ascoltare.

I DANNEGGIATI C’ERANO GIA’
Tanto più che già all’epoca stavano emergendo le testimonianze dei primi danneggiati usciti allo scoperto (la Bussola è stata la prima a intervistarli), in una sequenza impressionante di sintomi e condizioni da far interrogare chiunque.

Ma anche volendo ignorare le testimonianze dirette dei danneggiati, si poteva almeno dare un occhio a quello che le agenzie di farmacovigilanza stavano facendo emergere.

Quella italiana, ad esempio, qualche problema lo stava già rilevando, anche se come abbiamo visto dall’inchiesta di Fuori dal Coro, abbondantemente sottostimato e omesso. Già nel nono rapporto di sorveglianza del settembre 2021, un mese prima della redazione della relazione della Suprema, Aifa riportava la segnalazione di 608 decessi post vaccinazione (vale a dire 67 decessi al mese) mentre le segnalazioni gravi corrispondevano al 14% con un tasso di 17 eventi gravi ogni 100mila dosi somministrate. Dati preoccupanti e non proprio “di poco superiori” agli altri vaccini. Quindi, all’epoca, i decessi correlati erano già emersi e basti dire, per fare un raffronto, che per vaccini diversi, anche un pugno di reazioni fatali avevano comportato un ritiro dal mercato del prodotto. E le patologie, dalle trombosi alle miocarditi fino alle neuropatie erano già emerse, seppure minimizzate.

Ma volendo affidarsi anche alla farmacovigilanza di altri Paesi, per nulla presa in considerazione dai giudici che hanno affrontato la questione della sicurezza solo da una prospettiva italocentrica, i due enti di ricognizione e raccolta di effetti avversi Eudravigilance per l’Europa e Vaers per gli Stati Uniti erano già ampiamenti attivi sul fronte dei danneggiati.

Infine, la parola ai produttori. Volendo accertarsi dalla voce di Big Pharma, ci si sarebbe potuti insospettire, per lo meno. Su ordine della FDA americana, infatti, la Pfizer fu costretta a presentare un report relativo alla farmacovigilanza effettuata dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021. Ebbene: si diceva che «c’è stato un totale di 42mila rapporti di casi contenenti 158mila eventi, di cui 25mila provenivano dall’Italia».

ARCHIVIAZIONI SPRINT
Con dati come questi, poi amplificati a dismisura successivamente, come si poteva affermare con certezza dogmatica che la sicurezza non costituiva un problema? Quanti giudici si sono fidati di questo report ufficiale e autorevole della Corte di Cassazione per respingere alla velocità della luce le cause dei tanti danneggiati che chiedevano giustizia dopo essere stati obbligati a vaccinarsi?

Solo a titolo di esempio, per mostrare che le sentenze dei giudici sono state costruite utilizzando lo stesso schema recepito dal Massimario. Prendiamo ad esempio uno dei tanti casi, questo raccontato anche dalla Bussola: la vicenda tragica del giovane Runa Cody e del suo decesso inspiegabile per pericardite. La madre aveva portato in Aula molti documenti che attestavano la presenza di peri-miocarditi già da giugno 2021 proprio fornendo dei documenti Aifa in cui si dava conto delle prime miocarditi. La risposta del Gip di Civitavecchia fu la seguente: «Al momento della somministrazione ed anche attualmente, la letteratura scientifica in materia era estremamente scarsa o assente». Assente, appunto. Proprio come da Massimario Covid. Eppure, sarebbe bastato cercare.

Le istruzioni della Cassazione per orientare preventivamente i giudici anche sullo scudo penale per i medici vaccinatori: «Per non allarmarli e per non frenare la campagna vaccinale». Motivazioni paternalistiche e non giuridiche che hanno fatto finire in un binario morto le cause dei danneggiati.
1- I condizionamenti della Suprema ai giudici
2- La linea sugli effetti avversi: «Trascurabili»

ATTUALITÀ 12_02_2024
La relazione del Massimario (QUI da pagina 116) licenziata dai giudici della Cassazione il 28 ottobre 2021 per orientare e guidare i magistrati nelle future cause covid, ha affrontato anche il tema dello scudo penale da una prospettiva totalmente positiva. Il via libera alla protezione penale per i medici somministratori di vaccino avviene con un ragionamento che recepisce in toto l’articolo 3 della Legge 44/21 che istituisce il salvacondotto giudiziario, ma senza fornire alcuna giustificazione di legge.
«RASSICURARE I MEDICI»
Il linguaggio utilizzato in questo caso dai giudici del Massimario è volutamente paternalistico e per nulla giuridico perché evidentemente anche lo scudo penale offerto ai sanitari era indispensabile per portare a termine una campagna vaccinale che altrimenti si sarebbe potuta inceppare se i medici avessero fatto valere la loro libertà prescrittiva e di cura in scienza e coscienza.
Scrivono infatti i giudici Maria Acierno e Antonietta Scrima: «L’esonero da responsabilità penale concesso agli operatori somministranti dall’articolo 3 del dl 44 del 2021 sarebbe sintomatico di una scarsa sicurezza dei vaccini».
Come risolvono la questione le due autorevoli togate? «Secondo la relazione illustrativa la diposizione in questione «è espressione dei principi generali dell’imputazione soggettiva e mira a rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione».
Dunque, viene messo nero su bianco che lo scudo penale, cioè la protezione del sanitario da eventuali azioni giudiziarie a seguito di somministrazione di vaccino con effetti avversi gravi, negati in partenza dalla liberatoria del consenso informato, non è altro che un modo per tranquillizzare i medici.
Con quale finalità? Eccola: «La finalità dell’esonero – proseguono – è dunque quella di evitare che «la prospettiva di incorrere in possibili responsabilità penali possa ingenerare allarme tra quanti sono chiamati a fornire il proprio contributo al buon esito della campagna di vaccinazione nazionale».
Il linguaggio volutamente condito da afflati patriottici non nasconde la precisa volontà di non spargere allarme tra i medici, molti dei quali erano restii a somministrare sotto la propria responsabilità e in assenza di una prescrizione medica a seguito di anamnesi, un preparato ancora sperimentale e del quale non si conoscevano con certezza granitica né efficacia né sicurezza.

«FUNZIONE SIMBOLICA»

Nessun problema: lo Stato li ha esonerati e la Corte di Cassazione con questa relazione, ha sostanzialmente dato via libera ai giudici di cestinare tutte quelle cause future arrivate in aula dove danneggiati o famigliari di vittime post vaccinazione chiedevano al medico vaccinatore di rispondere personalmente dei propri atti.

«L’introduzione del cosiddetto scudo penale – insistono – ha avuto la chiara funzione simbolica di alleggerire la pressione sul personale sanitario già stressato dalla portata eccezionale ed epocale della pandemia da Coronavirus che per le sue peculiarità ha determinato un elevatissimo numero di decessi di ridurre il rischio di esposizione ad un contenzioso giudiziario generato dalla campagna vaccinale e quindi di scongiurare atteggiamenti di astensione che avrebbero potuto avere delle ricadute negative sull’efficienza e sulla rapidità della somministrazione».

«LE VACCINAZIONI AVREBBERO RALLENTATO»
In poche parole: i medici – quelli ospedalieri – sono stati
 gli eroi della pandemia, celebrati con enfasi per i turni massacranti nelle terapie intensive. Ma lo scudo penale è andato a beneficio di tutti, anche coloro che non hanno mai curato un solo paziente di Covid-19 affidandosi al protocollo Tachipirina & vigile attesa, ma che, a fronte di una maggiorazione economica sullo stipendio mensile, si sono messi volentieri all’opera per il bene della campagna vaccinale che si sarebbe interrotta se qualcuno di loro avesse fatto delle storie per questioni di natura processuale.

Una giustificazione che mostra un cinismo preoccupante da parte di giudici che dovrebbero avere a cuore il principio cardine della Giustizia, quell’“uniquique suum” che deve dare appunto “a ciascuno il suo”. Quanti pazienti infatti sono stati sottoposti a vaccinazione pur essendo in condizioni di salute critiche e avrebbero invece avuto necessità di una esenzione per ragioni mediche, a seguito di precise anamnesi sui rischi potenziali e una volta conosciuti i fattori scatenanti di rischio? Quanti dopo la prima reazione avversa hanno chiesto l’esenzione che non gli è stata data ciecamente nonostante una documentazione di causa effetto molto più che sospetta e oggi sono invalidi?

Ma questi elementi non sono stati affrontati nella relazione per il semplice motivo che ai medici non è stato mai chiesto di svolgere indagini anamnestiche sui pazienti, che avrebbero rallentato e infine danneggiato la campagna vaccinale. Infatti, conclude: «L’esenzione da responsabilità penali personali degli operatori è dunque giustificata dal rispetto di regole cautelari specifiche che derivano dal sistema pubblico di vigilanza in merito alla sicurezza del vaccino e non è al contrario la prova dell’assenza o dell’inadeguatezza di tali controlli». Della serie: cari medici, siete protetti perché la farmacovigilanza ci dice che i vaccini sono sicurissimi. Vista come è andata la farmacovigilanza, con le pesanti omissioni sui dati e sugli effetti avversi gravi da parte di Aifa, emersi anche con l’inchiesta di Fuori dal Coro, proprio un bel modo di lavarsi la coscienza di fronte a invalidi tuttora permanenti.

3-Continua

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